Fondazione Beretta

Statuto

FONDAZIONE BERETTA – ONLUS

Art. 1) DENOMINAZIONE – SEDE

E’ costituita per volontà della “FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA – S.P.A.” con sede in Gardone Val Trompia (BS) una Fondazione denominata:

“Fondazione Beretta  – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (onlus)”, denominazione assunta a tutti gli effetti a’ sensi dell’art. 10 e seguenti del D.LGS 4/12/1997 n. 460.

La Fondazione ha sede in Gardone Val Trompia (BS) Via P. Beretta n. 18.

Art. 2) SCOPO

La Fondazione ha per scopo la ricerca scientifica sulle neoplasie maligne ed in particolare la ricerca, la raccolta e l’elaborazione di dati clinici e sperimentali inerenti questa patologia oncologica, con indicazione delle terapie su pazienti affetti da neoplasie, in particolare quelle mammarie o polmonari, con speciale attenzione alle possibilità di prevenzione ed agli studi di immunologia.

La Fondazione non ha scopo di lucro. La Fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal D.LGS. 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.

Art. 3) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • inizialmente dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di Atto Costitutivo,
  • quindi dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche con oblazioni, donazioni, eredità/legati ed erogazioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, con contributi e attribuzioni non destinati ad incremento patrimoniale e con le entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

La Fondazione provvederà all’investimento del denaro e all’amministrazione dei beni mobili e immobili della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

La Fondazione erogherà le sue rendite anche con l’assegnazione di borse di studio e contributi a persone fisiche o enti che svolgono attività di ricerca in relazione ai suoi fini.

E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art. 10, 6 comma del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Art. 4) ORGANI

Sono organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Direttivo o, alternativamente, l’Amministratore Delegato ed il Comitato Scientifico e durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 5) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 7 (sette) a 11 (undici), di cui almeno due scelti tra persone aventi specifiche competenze medico-scientifiche.

Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

  • il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società holding – capogruppo del gruppo societario di appartenenza della società “FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA – S.P.A.” con sede in Gardone Val Trompia (BS) ovvero, in caso di sua rinunzia, un membro del Consiglio di detta società dallo stesso designato, che rivestirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
  • due persone designate dal Consiglio di Amministrazione della suddetta società;
  • due o tre o quattro o cinque o sei persone (a seconda che il Consiglio sia composto da sette o otto o nove o dieci o undici membri)  designate dal Presidente del  Consiglio di Amministrazione della suddetta società;
  • una persona designata dal Prefetto della Provincia di Brescia;
  • il Direttore Generale dell’ente Spedali Civili di Brescia o un soggetto da questi designato.

Art. 6) COMITATO DIRETTIVO E AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, alternativamente:

  • un  Comitato Direttivo, di 3 (tre) membri, indicandone il Presidente

oppure

  • un Amministratore Delegato.

Il Comitato è convocato e presieduto dal suo Presidente ed in sua assenza dal componente più anziano.

Art. 7) COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti maggiormente qualificati nell’ambito delle discipline attinenti lo scopo della Fondazione.

Art. 8) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

  1. di nominare l’Amministratore Delegato, o il Comitato Direttivo, nonchè il Comitato Scientifico;
  2. di approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
  3. di stabilire le linee guida e i criteri direttivi circa l’investimento e l’amministrazione dei beni della Fondazione;
  4. di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dall’Amministratore Delegato o dal Comitato Direttivo.
  5. di deliberare in merito alle modifiche dello statuto della Fondazione.

Art. 9)  COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO E DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Comitato Direttivo o l’Amministratore Delegato hanno tutti i poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonchè per la ripartizione delle dette rendite annuali del bilancio, nell’osservanza dei criteri direttivi e delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10) COMPETENZE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico fornisce al Consiglio di Amministrazione, tramite il Comitato Direttivo o l’Amministratore Delegato,  indicazioni non vincolanti in merito alle linee guida e/o a specifiche iniziative da adottare per il miglior perseguimento dello scopo della Fondazione; fornisce al Consiglio di Amministrazione, sempre tramite tramite il Comitato Direttivo o l’Amministratore Delegato,  criteri ed indicazioni non vincolanti per le erogazioni di cui all’art. 3 dello statuto della Fondazione.

Art. 11) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Fondazione spetta altresì al Presidente del Comitato Direttivo o all’Amministratore Delegato.

Inoltre il Presidente:

  • convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie  da trattare nelle adunanze;
  • firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  • cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
  • provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
  • adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

Art. 12) ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri o dall’Amministratore Delegato o dal Presidente del Comitato Direttivo.

La convocazione è fatta dal presidente con invito scritto o mediante fax o  e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima con 1’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.

Il Comitato Direttivo si raduna di norma in seduta ordinaria una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il suo Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con invito scritto o mediante fax o e-mail almeno 3 (tre) giorni prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese; tuttavia le modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione solo con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del  Comitato Direttivo, qualora già non ne faccia parte,  può assistere, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13) VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro.

Art. 14) SEGRETARIO

Il Consiglio può nominare un segretario, determinandone compiti e retribuzione.

Art. 15) COMPENSI

I componenti il Consiglio di Amministrazione, i componenti del Comitato Direttivo, l’Amministratore Delegato e i componenti del Comitato Scientifico non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16) ESERCIZI FINANZIARI

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 17) ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio di essa sarà devoluto ad enti ONLUS aventi finalità consimili e, possibilmente, operanti nella Provincia di Brescia, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18) RINVIO

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia di Fondazioni senza scopo di lucro ONLUS.

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